(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983) 1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 2016, dopo le parole: «strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «o socio-sanitarie». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 2016 e' sostituita dalla seguente: «b) soggetti in possesso dei requisiti necessari, accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale.» 3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 2016 e' sostituito dal seguente: «2. Fermi restando i requisiti professionali previsti dalla normativa statale, la Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi necessari ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera b).» 4. La lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 e abrogata. 5. Nella lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 le parole: «di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui uno con qualifica di dirigente o di direttore, operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria o socio-sanitaria». 6. La lettera d) del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 e' sostituita dalla seguente: «d) da due dirigenti psicologi operanti presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;».